STRUMENTI DI TUTELA

i cittadini o le imprese possono attivare degli strumenti di tutela nei confronti dell’amministrazione comunale nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale.

Strumenti di tutela nel corso del procedimento

Gli strumenti di tutela a favore del cittadino nel corso del procedimento amministrativo sono disciplinati dal Capo III della Legge 241/1990.

I soggetti sui quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, coloro che per legge devono intervenire nel procedimento, i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari del provvedimento finale, che possono ricevere un pregiudizio dall’adozione del provvedimento, hanno diritto di ricevere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 legge 241/1990.

Gli interessati di cui all’articolo 22 Legge 241/1990 hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi.
Dal diritto di accesso sono esclusi gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione e nei procedimenti selettivi i documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale).

Gli interessati hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
Gli interessati hanno diritto di ricevere tempestiva comunicazione – prima dell’adozione di un provvedimento negativo – dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Questo solo per i procedimenti ad istanza di parte.
Gli interessati – entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente – hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Strumenti di tutela giurisdizionale

Gli strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale variano a seconda che ad essere leso sia un diritto soggettivo o un interesse legittimo.

Nel primo caso, il giudice competente è il giudice ordinario (Tribunale e Corti d’Appello), mentre in caso di violazione di interessi legittimi lo è il giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato).
In particolari materie, espressamente previste dalla legge – giurisdizione esclusiva – il giudice amministrativo è competente anche in materia di diritti soggettivi.
Diversi i rimedi a disposizione dei due giudici: entrambi possono dichiarare l’illegittimità del provvedimento impugnato ma solo il giudice amministrativo può annullare l’atto, mentre il giudice ordinario può solo disapplicarlo.

I provvedimenti amministrativi possono, dunque, essere impugnati di fronte al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR) entro 60 giorni dalla data di notifica, dalla comunicazione o comunque dalla conoscenza dell’atto.
Il termine per l’impugnazione passa a 30 giorni per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture nonché per i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità (articolo 120 comma 5 del D. Lgs. 104/2010). Per gli atti emanati dal Comune è competente il TAR della regione in cui opera l’ente.

L’esperimento di queste azioni giudiziali necessita di difesa tecnica, nel senso che occorre farsi assistere da un legale.

L’altro rimedio contro i provvedimenti amministrativi è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che può essere proposto entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In materia di sanzioni, multe, verbali, ordinanze per le quali sia prevista la sola pena pecuniaria fino a 15.493,71 è di norma possibile proporre opposizione avanti al Giudice di Pace avverso il verbale di contravvenzione o l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto.

In caso di diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall’anagrafe della popolazione residente i cittadini interessati possono presentare ricorso al Prefetto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento dell’Ufficiale d’Anagrafe alla Prefettura – U.T.G. della provincia in cui ha sede il Comune che ha emesso l’atto.

Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti può:

  • sospendere gli effetti del provvedimento impugnato
  • respingere il ricorso, se lo ritiene infondato;
  • accogliere il ricorso ed annullare o riformare l’atto impugnato.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.