Accesso Civico Generalizzato

L’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso civico generalizzato, ovvero la possibilità per chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, di accedere ai dati o ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l’obbligo di pubblicazione.

L’istanza di accesso civico generalizzato non deve essere motivata. Il rilascio di dati e documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dal Comune per la relativa riproduzione su supporti materiali.

L’istanza di accesso civico deve indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti e può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti soggetti:

a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all’Ufficio relazioni con il pubblico – protocollo;

c) all’indirizzo PEC: minucciano@postacert.toscana.it

La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere presentata compilando l’apposito modulo (scarica il modulo)

Il Comune verifica se esistano soggetti controinteressati, ovvero persone fisiche e giuridiche che possono ricevere un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) protezione dei dati personali;

b) libertà e segretezza della corrispondenza;

c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali).

Se esistono soggetti controinteressati, il Comune è tenuto ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione entro dieci giorni.

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il termine di trenta giorni resta sospeso fino all’eventuale opposizione del controinteressato e comunque per il periodo massimo di dieci giorni assegnato a quest’ultimo.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso, il Comune trasmette tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti; se c’è stata opposizione da parte di un soggetto controinteressato, il Comune trasmette i dati al richiedente solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al controinteressato dell’accoglimento dell’accesso, salvi i casi di comprovata indifferibilità. In tal caso il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza oppure ricorrere al Difensore civico regionale.

In caso di diniego totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame (scarica il modulo) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che risponde entro venti giorni o ricorso al Difensore civico regionale che si pronuncia entro trenta giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Difensore civico provinciale provvedono sentito il Garante per la privacy, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Difensore civico provinciale è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Contro la decisione del Comune o contro la richiesta di riesame o il ricorso, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.