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PUBBLICAZIONI

Accesso documentale Legge 241/90

L’ accesso documentale  è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti, legge n. 241/1990.

 La richiesta di accesso agli atti, e/o documenti amministrativi, è lo strumento attraverso il quale si esercita il diritto degli interessati a prendere visione, ed eventualmente ottenere copia, dei documenti amministrativi.

Il diritto di accesso e di informazione può essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc..) che dimostrino di avere un “interesse giuridicamente rilevante” nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso su atti, documenti e procedure che lo riguardano.

La finalità dell’accesso documentale, è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l’ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Il richiedente deve infatti dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. La legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi va così riconosciuta a chiunque può dimostrare che gli atti oggetto della domanda di ostensione hanno spiegato o sono idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.

Per l’ANAC (cfr. Linee guida) “l’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi. Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi.

La richiesta, compilata sull’apposito modulo (scarica il modulo) può essere:- trasmessa anche per via telematica all’ufficio che detiene gli atti o i documenti richiesti;- inviata a mezzo fax (0583/610394) o posta all’indirizzo: Comune di Minucciano – Piazza Chiavacci n. 1 – 55034 Minucciano;- presentata personalmente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Minucciano – trasmessa tramite PEC all’indirizzo comune.minucciano@postacert.toscana.it.

Accesso Civico Generalizzato

L’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso civico generalizzato, ovvero la possibilità per chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, di accedere ai dati o ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l’obbligo di pubblicazione.

L’istanza di accesso civico generalizzato non deve essere motivata. Il rilascio di dati e documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dal Comune per la relativa riproduzione su supporti materiali.

L’istanza di accesso civico deve indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti e può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti soggetti:

a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all’Ufficio relazioni con il pubblico – protocollo;

c) all’indirizzo PEC: minucciano@postacert.toscana.it

La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere presentata compilando l’apposito modulo (scarica il modulo)

Il Comune verifica se esistano soggetti controinteressati, ovvero persone fisiche e giuridiche che possono ricevere un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) protezione dei dati personali;

b) libertà e segretezza della corrispondenza;

c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali).

Se esistono soggetti controinteressati, il Comune è tenuto ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione entro dieci giorni.

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il termine di trenta giorni resta sospeso fino all’eventuale opposizione del controinteressato e comunque per il periodo massimo di dieci giorni assegnato a quest’ultimo.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso, il Comune trasmette tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti; se c’è stata opposizione da parte di un soggetto controinteressato, il Comune trasmette i dati al richiedente solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al controinteressato dell’accoglimento dell’accesso, salvi i casi di comprovata indifferibilità. In tal caso il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza oppure ricorrere al Difensore civico regionale.

In caso di diniego totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame (scarica il modulo) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che risponde entro venti giorni o ricorso al Difensore civico regionale che si pronuncia entro trenta giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Difensore civico provinciale provvedono sentito il Garante per la privacy, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Difensore civico provinciale è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Contro la decisione del Comune o contro la richiesta di riesame o il ricorso, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Segnalazione in forma anonima whistleblowing

La legge n. 190/2012 ha introdotto nell’ordinamento italiano la misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing (art. 1 comma 51 modifica il Dlgs 30 marzo 2001, n.165 inserendovi l’articolo 54-bis rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”).

Il Comune di Minucciano, sulla base delle Linee guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha aderito al progetto WhistleblowingPA attivando la piattaforma informatica per le segnalazioni al seguente link https://minucciano.whistleblowing.it/.

La presente procedura è riservata esclusivamente ai dipendenti del Comune di Minucciano

Le segnalazioni sono indirizzate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione che cura la procedura adottando le misure necessarie a garantirne la riservatezza.

Piani triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024/2026.

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023 –  conferma anno 2023.

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023 –  conferma anno 2022.

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023.

Allegati al PTPCT 2021/2023

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022.

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per  la trasparenza 2019/2021.

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020

Allegati al PTPCT 2018/2020

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017/2019

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2016/2018

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2015/2017

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per  la trasparenza 2014/2016