Permesso di Costruire

Descrizione del procedimento:

Il Permesso di Costruire è un’autorizzazione amministrativa prevista dalla legge italiana e dalla normativa regionale, con la quale il comune autorizza l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica.

La richiesta di Permesso di Costruire deve essere presentata dal proprietario degli immobili interessati dalla trasformazione o da chi abbia comunque titolo a presentare l’istanza in virtù di atti, procure, deleghe, ecc.

Per la Regione Toscana la disciplina del Permesso di Costruire è dettata dalla L.R. 10 Novembre 2014, n. 65, che all’art. 134 stabilisce:

Costituiscono trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:

a) gli interventi di nuova edificazione, e cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, diversi da quelli di cui alle lettere da b) a m), ed agli articoli 135 e 136;

b) l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 136, comma 1, lettera e bis);

b bis) l’installazione dei manufatti di cui all’articolo 78;

b ter) l’installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’articolo 70, comma 3, lettere a) e b);  

c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune;

d) la realizzazione d’infrastrutture e d’impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, ivi compresa l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 259/2003;

e) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d’impianti per attività produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

e bis) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall’esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;  

f) la realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d’interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente; h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:

     1) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni eseguite su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico;

    2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all’esterno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico; tali interventi possono prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, incrementi di volumetria complessiva anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana in aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socioeconomico ai sensi dell’articolo 123;

     3) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva;

     4) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione. Se eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all’interno delle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria complessiva;

i) gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, diversi da quelli di cui alla lettera h), numero 4;

l) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti anche con contestuale incremento di volumetria complessiva, diversi da quelli di cui alla lettera h). Tali interventi non determinano modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e non rendono necessari interventi, se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Essi possono comportare una diversa collocazione dell’edificio ricostruito rispetto a quello preesistente.

m) le piscine nonché gli impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato.

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Per la Regione Toscana il procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire è dettato dalla L.R. 10 Novembre 2014, n. 65, che all’art. 142 stabilisce:

  1. La domanda di permesso di costruire è presentata allo sportello unico dal proprietario o da chi ne abbia titolo ed è corredata dagli elaborati progettuali richiesti.
  2. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali approvati ed adottati, al regolamento edilizio e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, alle norme relative all’efficienza energetica. Per le opere e gli interventi soggetti a SCIA ai sensi dell’articolo 135, non può essere presentata domanda per il permesso di costruire, fatti salvi i casi di cui all’articolo 135, comma 5.
  3. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di permesso di costruire è comunicato al richiedente o ad un suo delegato il nominativo del responsabile del procedimento.
  4. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d’opera che comportano la sospensione dei relativi lavori e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dal regolamento edilizio.
  5. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga che l’asseverazione del progettista abilitato di cui al comma 2, non corrisponda al vero in ordine alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di conformità ivi specificati, ne dà notizia all’autorità giudiziaria ed informa, altresì, il competente ordine professionale.
  6. I termini di cui al comma 8, possono essere interrotti una sola volta dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla presentazione della domanda esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
  7. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 6, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifiche entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 6.
  8. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire siano stati allegati tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l’esecuzione dei lavori, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa di cui al comma 6, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale, redige una relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto, accompagnata dalla propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e alle norme di riferimento vigenti, e di conseguenza formula una motivata proposta all’autorità preposta all’emanazione del provvedimento conclusivo.
  9. Qualora nel termine di cui al comma 8, non siano rilasciati i prescritti pareri di competenza comunale, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al medesimo comma 8.
  10. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l’esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 8 e 9, convoca una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della l. 241/1990, fatto salvo quanto disposto dal Codice e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).
  11. Il provvedimento finale, da comunicare all’interessato, è adottato dallo sportello unico entro trenta giorni dalla proposta di cui al comma 8, o dall’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 10. Qualora sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui al capo IV della l. 241/1990, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sull’albo pretorio. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora lo sportello unico abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
  12. I termini di cui al comma 8, sono raddoppiati per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento da comunicarsi immediatamente all’interessato.
  13. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai capo IV della l. 241/1990. Fermi restando gli effetti prodotti dal silenzio, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego; altrimenti, entro lo stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
  14. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui       all’articolo 135, comma 5, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione  della domanda.

 

Costi e validità:

Il richiedente dovrà provvedere al versamento delle seguenti somme per diritti di segreteria, distinte per destinazione d’uso dell’immobile a seguito dell’intervento:

  1. A) Civile abitazione……………………….……………………………….…. € 110,00
  2. B) Edifici turistici ………………………………………..……………………. € 160,00
  3. C) Edifici ed Attività Produttive e Direzionali ……….…………………..€ 260,00
  4. D) Attività Agricole ………………………………….…………….…………..€ 60,00
  5. E) Misti (residenziali/commerciali/direzionali) …………………………€ 180,00

Dal 28 febbraio 2021 è previsto l’obbligo da parte delle PA di utilizzare la piattaforma Pago PA per la ricezione dei pagamenti.

Di seguito sono indicate le istruzioni per procedere al pagamento:

  1. Cliccare sul link:  https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento o andare sul sito del comune di Gallicano www.comunedigallicano.org / Pagamenti online (sulla destra)/ Acceso al portale del Cittadino digitale – pagoPA.
  2. Selezionare in “Pagamento spontaneo” per “DIRITTI VARI”: Codice Fiscale – Ragione sociale – e-mail – recapito telefonico – descrizione causale- importo (tenendo conto che quelli indicati con “*” sono obbligatori);
  3. Cliccare Continua.
  4. Verificare i dati inseriti in “Riepilogo dati” e cliccare su “Aggiungi al carrello”.
  5. Scelta di pagamento:

– pagamento immediato : direttamente online tramite carta di credito;

– pagamento differito: stampa avviso (consegnare l’avviso generato in Banca (anche Home Banking), in Posta o dal Tabacchino (rivenditori SISAL, Lottomatica e Banca 5).

Cliccando sul seguente link è presente un video-corso sull’utilizzo di tale portale: http://www.studiok.it/pagopacittadino.

Per alcune tipologie di interventi è previsto dalla normativa il pagamento di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria (L.R. 65/2014 art. 184), nonché al costo di costruzione (L.R. 65/2014 art. 185). Tale contributo deve essere corrisposto all’atto del ritiro del Permesso di Costruire.

Nel permesso di costruire sono indicati i termini d’inizio e d’ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del permesso e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano intervenuti a ritardare l’inizio dei lavori. II termine di ultimazione di cui all’articolo 149, comma 1, entro il quale l’opera deve essere completata, non può essere superiore a tre anni dall’inizio dei lavori. Decorso tale termine, il permesso decade per la parte non eseguita, salvo che, anteriormente alla sua scadenza, sia richiesta una proroga. La proroga può essere accordata con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per cause di forza maggiore non imputabili alla volontà dell’interessato. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, oppure quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare del permesso di costruire deve dotarsi di un nuovo titolo abilitativo concernente la parte non ultimata.

 

Nome del Responsabile del Procedimento:

Geom. Alessandro Bertoncini
Responsabile Settore Urbanistica e Manutenzione Beni Demaniali
Tel. +39 0583 7307210
E.mail a.bertoncini@comune.gallicano.lu.it
PEC comunegallicano@postacert.toscana.it

 

Sede dell’Ufficio:

Piazza del Popolo,  – 55027 Gallicano (LU)

Orari di apertura al pubblico:

Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, previo appuntamento telefonico al 0583/7307212

Normativa di riferimento:

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Legge Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65

Modulistica:

Per la modulistica in materia edilizia a seguito dell’emanazione della legge regionale n. 50/2017 – che ha adeguato la legge regionale n. 65/2014 sul governo del territorio alle modifiche al dpr n. 380/2001 di cui al decreto legislativo n. 222/2016 – sono stati approvati i seguenti moduli unici regionali scaricabili dal seguenti link:

https://www.regione.toscana.it/-/modulistica-unica-regionale-per-le-attivita-produttive-e-l-attivita-edilizia

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere:

Dott. Francesco Borghesi – Segretario Generale
Tel. +39 0583 73071
E.mail segretario@comune.gallicano.lu.it
PEC comunegallicano@postacert.toscana.it

E’ possibile utilizzare la modulistica messa a disposizione in calce alla pagina che, debitamente compilata, può essere inviata con le seguenti e alternative modalità :

–      di persona, presentando la richiesta in cartaceo al protocollo generale del Comune (Via D. Bertini, 2 – 55027 Gallicano (LU) ; aperto al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00), allegando fotocopia di un documento d’identità valido;

–       in allegato, per posta elettronica certificata all’indirizzo comunegallicano@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto dell’e-mail: “richiesta intervento sostitutivo”, allegando anche scansione di un documento d’identità valido.

Modulistica: