Autentica di firma e di copia

Descrizione del procedimento:

L’autenticazione della firma è l’attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore. Il testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000) ha eliminato l’autenticazione delle sottoscrizioni sulle istanze e sulle dichiarazioni sostitutive (attestanti stati, fatti e qualità personali non autocertificabili) rivolte alle Pubbliche amministrazioni o ai gestori o esercenti pubblici servizi. E’ sufficiente sottoscrivere e allegare la fotocopia di un documento d’identità valido. L’autentica di firma è richiesta solo se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli sopra indicati o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

Restano esclusi gli atti negoziali: contratti, procure, ecc; manifestazioni di volontà e accettazione o rinuncia di incarichi.

Norme speciali per le quali è prevista l’autentica della sottoscrizione da parte dell’incaricato o delegato dal sindaco:

  • l’elezione dei consigli dei geologi, degli psicologi, dei periti commercialisti nonché dei revisori dei conti;
  • l’autentica della sottoscrizione del consenso scritto da parte degli aspiranti all’adozione;
  • l’autenticazione di sottoscrizioni di atti per i quali il codice penale lo prevede (art. 39 del nuovo codice di procedura penale);
  • l’Autentica della firma sugli atti di beni mobili registrati (vedasi lo specifico procedimento)

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  • L’Autenticazione delle sottoscrizioni inerenti alle operazioni elettorali:

L’autenticazione della firma elettorale  è la possibilità – riconosciuta  dalla legge a determinati soggetti indicati in modo specifico – di poter autenticare le firme durante il procedimento elettorale, vale a dire quando i cittadini firmano:

per accettare una candidatura elettorale;

per presentare una lista di candidati alle elezioni;

per sottoscrivere una proposta di legge di iniziativa popolare o una proposta di referendum nazionale regionale o locale

La Legge 21-3-1990 n. 53 attribuisce tale  facoltà di autenticare le firme elettorali a notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica presidenti delle Province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei Consigli Comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia

Come si ottiene

Documenti da presentare

I cittadini che firmano i documenti sopra descritti devono presentare un documento di riconoscimento valido. I soggetti abilitati ad autenticare le firme, a loro volta, possono compiere questa operazione solo se chi intende firmare esibisce il documento di riconoscimento valido.

Costi e modalità di pagamento

L’autenticazione delle firme previste dalle procedure elettorali è esente da imposta di bollo e dai diritti.

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Autentica di copia

L’autentica di copia consiste nella attestazione da parte del Pubblico Ufficiale autorizzato che la copia è conforme all’originale che egli stesso ha emesso, o ha in deposito, o che gli viene esibito. L’autentica è riportata dal pubblico ufficiale autorizzato in calce alla copia.
– Semplificazione – Modalità alternative all’autenticazione
L’interessato può dichiarare che la copia di un documento è conforme all’originale rilasciato o conservato da una Pubblica Amministrazione in calce alla copia stessa o su dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedasi modello in calce) , sottoscritta dall’interessato di fronte al dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure, una volta sottoscritta trasmessa via fax, a mezzo posta o tramite un incaricato insieme alla fotocopia del documento d’identità oppure con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identita’ elettronica all’Amministrazione procedente.

Gli atti o documenti che non hanno necessità dell’autentica di copia da parte del pubblico ufficiale sono:

  • copia      di un documento tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione;
  • copia      di una pubblicazione, titolo di studio o di servizio;
  • copia      di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati.

 

Altre informazioni

Autentica di firma
Documenti richiesti: documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
                               
Autentica di copia
Documenti richiesti: documento originale, fotocopia del documento originale e documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente.
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Costi del servizio e modalità di pagamento

€ 16,52   –  (munirsi di marca da bollo di €16 + €0,52 diritti di segreteria)
€   0,26   – nei casi previsti di esenzione

 

Attivazione   del procedimento

Istanza di parte

Termine   del procedimento

-Immediato

-entro   i termini, di volta in volta, indicati, per le raccolte di firme elettorali   cumulative

Atto   finale

Autenticazione di copia e/o firma

Nome del Responsabile del Procedimento:

Pierangelo Panelli – Responsabile Settore Demografico
Tel. +39 0583 7307220
FAX +39 0583 730635
E.mail demografici@comune.gallicano.lu.it
PEC comunegallicano@postacert.toscana.it

Sede dell’Ufficio:

Via Cavour, 17 – 55027 Gallicano (LU)

Orari di apertura al pubblico:

Dal Lunedì al Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Normativa di riferimento:
Testo Unico sulla documentazione amministrativa DPR 445/2000;
DPR 642/72 e succ. mod. e tab.B allegata- ;
L. 184/83;
ART.39 del D.L.271/89;
L. 53/1990;
D.P.R. 169/2005:
DPR 221/2005;
L. 248/2006;
L. 604/62 (tab.D) e  succ. mod.

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere:

Dott.ssa Silvana Citti – Segretario Generale
Tel. +39 0583 7307223
FAX +39 0583 74448
E.mail segretario@comune.gallicano.lu.it
PEC comunegallicano@postacert.toscana.it

E’ possibile utilizzare la modulistica messa a disposizione in calce alla pagina che, debitamente compilata, può essere inviata con le seguenti e alternative modalità :

–       di persona, presentando la richiesta in cartaceo al protocollo generale del Comune (Via D. Bertini, 2 – 55027 Gallicano (LU) ; aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30), allegando fotocopia di un documento d’identità valido;

–       in allegato, per posta elettronica certificata all’indirizzo comunegallicano@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto dell’e-mail: “richiesta intervento sostitutivo”, allegando anche scansione di un documento d’identità valido.

Modulistica: