Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Descrizione del procedimento:

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è una comunicazione di inizio lavori presentata dal proprietario degli immobili interessati dalla trasformazione o da chi abbia comunque titolo a presentare l’istanza in virtù di atti, procure, deleghe, ecc., accompagnata da una dichiarazione di asseveramento di un professionista abilitato e completa di ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, ivi compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti. Nella SCIA devono inoltre essere riportati i dati della ditta o delle ditte che eseguiranno i lavori, oltre che la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera c) del D.Lgs. 81/2008.

Per la Regione Toscana la disciplina della comunicazione di inizio attività di edilizia libera è dettata dalla L.R. 10 Novembre 2014, n. 65, che all’art. 135 comma 2 stabilisce:

2.Sono soggetti a SCIA:

a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento delle volumetrie esistenti oppure deroga agli indici di edificabilità, fermo restando quanto stabilito all’articolo 136, comma 1, lettera b);

b) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli stessi. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 134, comma 1, lettera e bis), detti interventi possono comportare mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso, purché non implicanti incremento del carico urbanistico. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire i requisiti per l’agibilità dell’unità immobiliare, oppure per l’accesso alla stessa, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice;

c) fermo restando quanto previsto dall’articolo 134, comma 1, lettera e bis), e comma 2 bis e dall’articolo 136, comma 2, lettera a bis), gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento urbanisticamente rilevante delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all’adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio;

d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 134, comma 1, lettera e bis), 2 e 2 bis) gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);

e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all’edificio principale, di una volumetria aggiuntiva non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell’edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale;

e bis) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall’esecuzione di opere edilizie, ricadenti all’esterno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;

e ter) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione;

f) Abrogata;

g) Abrogata.

h) l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 quater, della l.r. 3/1994, negli appostamenti fissi per l’attività venatoria autorizzati ai sensi della medesima legge regionale;

i) le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’articolo 74 della l.r. 39/2000 ove non riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 136.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 143, sono altresì realizzabili mediante SCIA, previa sospensione dei lavori, le varianti in corso d’opera ai permessi di costruire aventi ad oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 2, che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire. 3 bis. L’installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia, soggetta a SCIA, è disciplinata dall’articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

4. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, qualora dovuti, rilasciati dalle competenti autorità ed in particolare qualora: a) l’esecuzione delle opere interessi beni tutelati ai sensi del Codice; b) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); c) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all’articolo 143 del Codice, alle prescrizioni oppure alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui alla parte III, titolo II del d.lgs. 152/2006

 

Documenti da presentare:

Per la Regione Toscana la disciplina della comunicazione di inizio attività di edilizia libera è dettata dalla L.R. 10 Novembre 2014, n. 65, che all’art. 145 stabilisce: 

1.La SCIA è presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo allo sportello unico.

2.La SCIA è accompagnata da:

a) una relazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità degli interventi ed opere da realizzare agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonché il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all’efficienza energetica;

b) gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione;

c) l’indicazione dell’impresa cui sono affidati i lavori, ai sensi dell’articolo 141, comma 8;

d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 147 e dall’articolo 167, comma 1, ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti;

e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della SCIA

2 bis. Nei casi di cui all’articolo 169, l’attestazione di deposito del progetto alla struttura regionale competente è trasmessa, ad integrazione della SCIA, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, riparazione o sopraelevazione.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 147, la SCIA è inefficace qualora sia presentata senza gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e d).

4. Ai fini della relazione asseverata di cui al comma 2, lettera a), il professionista competente assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Nel caso in cui il comune riscontri che l’asseverazione del professionista non corrisponda al vero e sia tale da determinare la violazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine di appartenenza.

5. La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla data di presentazione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 147, l’inizio dei lavori è contestuale alla presentazione della SCIA ad eccezione dei casi di cui all’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter, nei quali la segnalazione è presentata almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. L’interessato è tenuto a trasmettere al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini, l’avente titolo deve presentare una nuova SCIA concernente la parte non ultimata. Nel caso di varianti in corso d’opera, quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 143, l’interessato deve presentare una nuova SCIA, descrivendo le variazioni da apportare all’intervento originario.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 e dall’articolo 147, ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia riscontrata l’assenza di uno o più degli atti di cui al comma 2, o la non conformità delle opere da realizzare agli strumenti o alle normative di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, il comune notifica al proponente, al progettista o al direttore dei lavori, entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione degli interventi e l’ordine di ripristino delle parti poste in essere o, nei casi di cui all’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter, l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

7. Nel caso di cui al comma 6, gli aventi titolo hanno la facoltà di presentare una nuova SCIA oppure di rendere idonea quella già presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, oppure mediante l’acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori.

8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 147, qualora alla SCIA siano allegati gli atti di cui al comma 2, lettere a), c), d) ed e), ma sia riscontrata l’incompletezza o l’inadeguatezza degli elaborati di cui al comma 2, lettera b), il comune invita l’interessato a regolarizzare la segnalazione certificata, assegnandogli a tal fine un termine congruo.

9. Presso il cantiere è depositata copia della SCIA, dalla quale risulti la data di presentazione, l’elenco degli elaborati di corredo al progetto, l’attestazione del professionista abilitato, il piano di sicurezza, ove dovuto, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari per l’efficacia della SCIA medesima.

10.Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato, contestualmente all’attestazione asseverata di cui all’articolo 149, comma 1, comunica gli estremi dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure trasmette dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

 Costi:

Il richiedente dovrà provvedere al versamento della somma di 60 €.

Dal 28 febbraio 2021 è previsto l’obbligo da parte delle PA di utilizzare la piattaforma Pago PA per la ricezione dei pagamenti.

Di seguito sono indicate le istruzioni per procedere al pagamento:

  1. Cliccare sul link:  https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento o andare sul sito del comune di Gallicano www.comunedigallicano.org / Pagamenti online (sulla destra)/ Acceso al portale del Cittadino digitale – pagoPA.
  2. Selezionare in “Pagamento spontaneo” per “DIRITTI VARI”: Codice Fiscale – Ragione sociale – e-mail – recapito telefonico – descrizione causale- importo (tenendo conto che quelli indicati con “*” sono obbligatori);
  3. Cliccare Continua.
  4. Verificare i dati inseriti in “Riepilogo dati” e cliccare su “Aggiungi al carrello”.
  5. Scelta di pagamento:

– pagamento immediato : direttamente online tramite carta di credito;

– pagamento differito: stampa avviso (consegnare l’avviso generato in Banca (anche Home Banking), in Posta o dal Tabacchino (rivenditori SISAL, Lottomatica e Banca 5).

Cliccando sul seguente link è presente un video-corso sull’utilizzo di tale portale: http://www.studiok.it/pagopacittadino.

Nome del Responsabile del Procedimento:

Geom. Alessandro Bertoncini
Responsabile Settore Urbanistica e Manutenzione Beni Demaniali
Tel. +39 0583 7307210
E.mail a.bertoncini@comune.gallicano.lu.it
PEC comunegallicano@postacert.toscana.it

 

Sede dell’Ufficio:

Piazza del Popolo,  – 55027 Gallicano (LU)

Orari di apertura al pubblico:

Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, previo appuntamento telefonico al 0583/7307212

Normativa di riferimento:

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Legge Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65

 

Modulistica:

Per la modulistica in materia edilizia a seguito dell’emanazione della legge regionale n. 50/2017 – che ha adeguato la legge regionale n. 65/2014 sul governo del territorio alle modifiche al dpr n. 380/2001 di cui al decreto legislativo n. 222/2016 – sono stati approvati i seguenti moduli unici regionali scaricabili dal seguenti link:

https://www.regione.toscana.it/-/modulistica-unica-regionale-per-le-attivita-produttive-e-l-attivita-edilizia

 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere:

Dott. Francesco Borghesi – Segretario Generale
Tel. +39 0583 73071
E.mail segretario@comune.gallicano.lu.it
PEC comunegallicano@postacert.toscana.it

E’ possibile utilizzare la modulistica messa a disposizione in calce alla pagina che, debitamente compilata, può essere inviata con le seguenti e alternative modalità :

–      di persona, presentando la richiesta in cartaceo al protocollo generale del Comune (Via D. Bertini, 2 – 55027 Gallicano (LU) ; aperto al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00), allegando fotocopia di un documento d’identità valido;

–       in allegato, per posta elettronica certificata all’indirizzo comunegallicano@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto dell’e-mail: “richiesta intervento sostitutivo”, allegando anche scansione di un documento d’identità valido.

Modulistica: