Descrizione del procedimento:
Sono opere e interventi privi di rilevanza urbanistico-edilizia e non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione.
Per la Regione Toscana la disciplina delle opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia è dettata dalla L.R. 10 Novembre 2014, n. 65, che all’art. 137 stabilisce:
1. Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione, ed in particolare:
a) gli elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali, quali:
1) i pergolati, limitatamente alle strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche;
2) i gazebo da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli, nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie destinate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all’aperto;
3) gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili;
4) le pavimentazioni esterne costituite da elementi accostati e semplicemente appoggiati sul terreno, prive di giunti stuccati o cementati;
5) Abrogato;
6) i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone collocati nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo;
7) le recinzioni realizzate in rete con sostegni semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo;
8) gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l’accessibilità carrabile a spazi di proprietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili.
b) le installazioni temporanee o stagionali, quali:
1) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a novanta giorni consecutivi, poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico edilizia le installazioni comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli;
2) l’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, con durata non superiore a novanta giorni consecutivi;
2 bis) l’occupazione temporanea di suolo, anche pubblico o di uso pubblico, di durata non superiore a novanta giorni, con strutture per il rimessaggio delle imbarcazioni e per attrezzature sportive;
3) le coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento di attività sportive o ricreative al coperto, purché mantenute in opera per periodi di tempo non superiori a novanta giorni consecutivi;
4) le strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre e simili, purché mantenute per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a novanta giorni consecutivi, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;
5) le strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche o al monitoraggio ambientale, non soggette a titolo abilitativo né a obbligo di comunicazione allo sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali.
c) le installazioni impiantistiche di modeste dimensioni, quali:
1) l’installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione;
2) le parabole satellitari condominiali e gli impianti esterni centralizzati di climatizzazione, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione.
d) gli elementi segnaletici e pubblicitari, quali:
1) le insegne di esercizio di attività commerciali, artigianali e industriali, turistico-ricettive, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e simili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione;
2) i cartelloni pubblicitari, i segnali e cartelli indicatori di attività private, nonché gli altri mezzi pubblicitari consimili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione.
e) ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, quali:
1) l’installazione di serramenti esterni, quali persiane, inferriate, serrande e simili;
2) le tende da sole retrattili o scorrevoli collocate sulle facciate degli edifici;
3) le coperture retrattili a servizio delle attività artigianali industriali, mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all’effettuazione di operazioni di carico e scarico merci;
4) i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di captazione da falda, escluse le eventuali opere in muratura in soprasuolo, fermo restando il rispetto della normativa di settore;
5) le opere funerarie collocate all’interno delle aree cimiteriali, quali lapidi, cippi, elementi scultorei, monumenti funebri;
6) l’installazione di espositori, bacheche, supporti informativi e simili, nonché di apparecchi per servizi bancomat o per vendita automatizzata;
7) le serre temporanee e le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a un metro, non soggette a titolo abilitativo, né ad obbligo di comunicazione allo sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali;
7 bis) la realizzazione di impianti di colture stagionali o poliennali;
8) ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili per entità e caratteristiche obiettive alle fattispecie elencate nel presente comma.
2.Le opere, interventi e manufatti di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi oggetto del regolamento di cui all’articolo 216.
3.È comunque prescritto:
a) il rispetto delle disposizioni del Codice per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica;
b) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l’installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo;
c) il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme regolamentari comunali riferite alle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo.
Costi:
Comunicazione gratuita.
Nome del Responsabile del Procedimento:
Geom. Alessandro Bertoncini
Responsabile Settore Urbanistica e Manutenzione Beni Demaniali
Tel. +39 0583 7307210
E.mail a.bertoncini@comune.gallicano.lu.it
PEC comunegallicano@postacert.toscana.it
Sede dell’Ufficio:
Piazza del Popolo, – 55027 Gallicano (LU)
Orari di apertura al pubblico:
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, previo appuntamento telefonico al 0583/7307212
Normativa di riferimento:
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Legge Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere:
Dott. Francesco Borghesi – Segretario Generale
Tel. +39 0583 73071
E.mail segretario@comune.gallicano.lu.it
PEC comunegallicano@postacert.toscana.it
E’ possibile utilizzare la modulistica messa a disposizione in calce alla pagina che, debitamente compilata, può essere inviata con le seguenti e alternative modalità :
– di persona, presentando la richiesta in cartaceo al protocollo generale del Comune (Via D. Bertini, 2 – 55027 Gallicano (LU) ; aperto al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00), allegando fotocopia di un documento d’identità valido;
– in allegato, per posta elettronica certificata all’indirizzo comunegallicano@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto dell’e-mail: “richiesta intervento sostitutivo”, allegando anche scansione di un documento d’identità valido.
Modulistica: